CLASSIFICAZIONE GRUPPO A, B o C
Gruppo A:- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del D. L. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. L. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
I lavoratori addetti al primo soccorso devono attuare le misure di primo intervento e attivare gli interventi di primo soccorso.Corsi Disponibili
Corso di formazione per addetti al primo soccorso per aziende del gruppo B e C
12 Ore
Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A
16 Ore
Corso di aggiornamento formazione per addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo B e C
4 Ore
Corso di aggiornamento formazione per addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A
6 Ore